Intrastat per forfettari – vendite
Domanda: Opero nel regime forfettario ex Legge 190/2014. Ho l’opportunità di vendere uno dei miei prodotti o servizi ad un soggetto passivo residente nell’Unione Europea, posso farlo? Di quali adempimenti mi devo preoccupare?
Risposta: Sì, puoi vendere beni e servizi a privati e soggetti passivi residenti nel territorio dell’Unione Europea.
Tuttavia:
- se si tratta di una cessione di beni, si applica l’art. 41 c. 2 bis D.L. 331/1993. Tali operazioni sono equiparate ad operazioni nazionali, pertanto non si addebita l’IVA in fattura e non si compila il Modello INTRASTAT.
- se si tratta di una prestazione di servizi resi a soggetti comunitari passivi iva si applica l’art. 7-ter DPR 633/72, come spiegato dalla Legge 190/14 e ribadito dalla Risoluzione Ministeriale 75/E del 2015. L’operazione si qualifica quindi come fuori campo iva e l’iva viene assolta dal committente comunitario tuo cliente. Dovrai: iscriverti preventivamente al VIES, apporre in fattura la dicitura “operazione soggetta a reverse charge” e presentare il Modello INTRASTAT per i servizi resi.
La disciplina è identica sia per i contribuenti minimi sia per i contribuenti forfettari.
PROBLEMA PER CONTRIBUENTI MINIMI:
Prima di questo chiarimento, il punto di riferimento in materia era la Circolare dell’Agenzia delle Entrate 36/E del 2010, che al contrario equiparava le prestazioni di servizi rese da contribuenti minimi a favore di soggetti passivi comunitari ad operazioni nazionali, con il conseguente esonero dalla compilazione del Modello INTRASTAT.
Come bisogna comportarsi adesso? Da che data occorre uniformarsi alla nuova interpretazione? I Modelli INTRASTAT non presentati in applicazione della Circolare del 2010 vanno presentati tardivamente? Occorre versare una sanzione di ravvedimento per la tardiva presentazione? Abbiamo richiesto un chiarimento all’Agenzia delle Entrate in proposito.
Ad ogni modo, vale la pena di ricordare l’art. 10 dello Statuto del Contribuente, Legge 212/2000, che stabilisce che non possano essere irrogate sanzioni qualora il contribuente si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell’Amministrazione Finanziaria, ancorché successivamente modificate dall’amministrazione medesima.
Pertanto ci auspichiamo un po’ di tolleranza, almeno per l’anno 2015.
ATTENZIONE: Il D.L. 193/2016 ha recentemente abrogato l’obbligo di trasmissione dei Modelli INTRASTAT relativamente agli acquisti di beni o servizi da soggetti passivi UE, a partire dall’anno d’imposta 2017. Il Decreto NON ha abrogato l’obbligo di trasmissione dei Modelli in caso di vendita.
ATTENZIONE: Anche per le prestazioni di servizi rese nei confronti di clienti non italiani (UE ed extra UE) vige l’obbligo di emissione della fattura elettronica. Clicca qui per maggiori informazioni.